Art. 11. Chimico coadiutore Il chimico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.