Art. 12. Chimico collaboratore Il chimico collaboratore svolge le attivita' professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.