Art. 12.
                        Chimico collaboratore

  Il   chimico   collaboratore   svolge  le  attivita'  professionali
affidategli  inerenti  lo  specifico  titolo professionale nonche' le
attivita'  di  studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate
alla  sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale e'
assegnato,   secondo  le  direttive  dei  chimici  appartenenti  alle
posizioni funzionali superiori.
  Ha   la  responsabilita'  per  le  attivita'  professionali  a  lui
direttamente  affidate  e  per  le  istruzioni  e direttive impartite
nonche' per i risultati conseguiti.
  La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di
una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli
precedenti.