Art. 14.
                          Fisico coadiutore

  Il  fisico  coadiutore  svolge  funzioni  operative  autonome,  nel
rispetto  di  quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei
servizi,  a  lui  affidati,  relativamente ad attivita' e prestazioni
inerenti   alla   sua   competenza  professionale.  Svolge,  inoltre,
attivita'  di  studio,  di  didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale,  nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e
sulla base delle direttive ricevute.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate,  delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei
risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
  Assicura  le  prestazioni  relative  alla  radioprotezione,  quando
comprese nelle competenze del servizio.
  Il  coadiutore  sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza,
di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  coadiutori  dello  stesso  servizio  la sostituzione del
dirigente  spetta  al  coadiutore con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.