Art. 14. Fisico coadiutore Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi, a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.