Art. 15.
                        Fisico collaboratore

  Il   fisico   collaboratore   svolge   le   attivita'  del  settore
affidategli,  nonche'  le  attivita'  di  studio,  di  didattica e di
ricerca   e   quelle  finalizzate  alla  sua  formazione  all'interno
dell'area  dei  servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive
dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
  Assicura  le  prestazioni  relative  alla  radioprotezione,  quando
comprese nelle competenze del servizio.
  Ha   la  responsabilita'  per  le  attivita'  professionali  a  lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite.
  La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di
una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli
precedenti.