Art. 15. Fisico collaboratore Il fisico collaboratore svolge le attivita' del settore affidategli, nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.