Art. 16.
                         Psicologo dirigente

  Lo  psicologo  dirigente  svolge  le  attivita'  e  le  prestazioni
inerenti  alla  sua  competenza  professionale  nonche'  attivita' di
studio,  di  didattica,  di ricerca, di programmazione e di direzione
dell'unita'   operativa  o  dipartimentale,  servizio  multizonale  o
ufficio complesso affidatogli.
  A  tal  fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani di
lavoro.  Nel  rispetto  dell'autonomia  professionale  operativa  del
personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive
sugli  adempimenti  e  sulle prestazioni di specifica competenza e ne
verifica l'attuazione.
  Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche,
fermo  restando  l'obbligo  di  collaborazione da parte del personale
appartenente alle altre posizioni funzionali.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate  nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei
risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
  Nel  predisporre  i  piani  operativi  deve  rispettare  criteri di
razionale  distribuzione  del  lavoro  e  di  rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attivita'.
  Le   attivita'  svolte  dallo  psicologo  dirigente  sono  soggette
esclusivamente  a  controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle
leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale
tecnico-amministrativa   sulle  attivita'  di  specifica  competenza,
comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita'
di educazione sanitaria.