Art. 17.
                        Psicologo coadiutore

  Lo  psicologo  coadiutore  svolge  funzioni operative autonome, nel
rispetto  di  quanto stabilito nel precedente articolo, nell'arca dei
servizi  a  lui  affidati  relativamente alle attivita' e prestazioni
inerenti   alla   sua   competenza  professionale.  Svolge,  inoltre,
attivita'  di  studio,  di  didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale  nel  rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e
sulla base delle direttive ricevute.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate,  delle  istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei
risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
  Il  coadiutore  sostituisce  lo  psicologo  dirigente  in  caso  di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  coadiutori  dello  stesso  servizio  la sostituzione del
dirigente  spetta  al  coadiutore con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.