Art. 18.
                       Psicologo collaboratore

  Lo   psicologo   collaboratore  svolge  le  attivita'  del  settore
affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca
e  quelle  finalizzate  alla sua formazione all'interno dell'area dei
servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive degli psicologi
appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
  Ha   la  responsabilita'  per  le  attivita'  professionali  a  lui
direttamente  affidate  e  per  le  istruzioni e direttive impartite,
nonche' per i risultati conseguiti.
  La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di
una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli
precedenti.