Art. 18. Psicologo collaboratore Lo psicologo collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive degli psicologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.