Art. 19. Operatore professionale dirigente Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attivita' di formazione, professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza. Nell'ambito delle attivita' di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano. A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo. Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attivita' di formazione professionale permanente. Redige annualmente una relazione tecnica sull'attivita' svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento. Nell'ambito dell'attivita' di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attivita' del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi. Svolge funzioni di didattica nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione. Ha la responsabilita' dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare nonche' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.