Art. 19.
                  Operatore professionale dirigente

  Il  personale  con  funzioni  didattico-organizzative  provvede  al
coordinamento   delle  attivita'  di  formazione,  professionale  del
personale o dei servizi assistenziali di competenza.
  Nell'ambito  delle  attivita' di formazione, sulla base delle norme
che  regolano  l'organizzazione  dei  corsi,  assicura  la  direzione
didattica   dei   corsi   stessi   secondo  le  disposizioni  che  li
disciplinano.
  A   tal  fine,  sulla  base  delle  norme  vigenti,  predispone  lo
svolgimento  degli  insegnamenti,  ne  assicura  l'effettuazione e ne
controlla  l'esecuzione  nel  rispetto  della autonomia professionale
operativa  del  personale  docente  e  delle  esigenze  del lavoro di
gruppo.
  Stabilisce   gli   opportuni   collegamenti  con  le  attivita'  di
formazione professionale permanente.
  Redige  annualmente  una  relazione tecnica sull'attivita' svolta e
formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.
  Nell'ambito dell'attivita' di organizzazione dei servizi, programma
l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili
dei  servizi  e dei presidi e verifica l'espletamento delle attivita'
del  personale  medesimo  predisponendo, a tal fine, anche i turni di
lavoro  e  collaborando  alla  formulazione dei piani operativi e dei
sistemi di valutazione dei medesimi.
  Svolge  funzioni  di  didattica  nonche' attivita' finalizzate alla
propria formazione.
  Ha   la  responsabilita'  dei  propri  compiti  limitatamente  alle
prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad
attuare  nonche'  per  le direttive e le istruzioni impartite e per i
risultati conseguiti.