Art. 2.
                        Farmacista coadiutore

  Il  farmacista  coadiutore  svolge funzioni operative autonome, nel
rispetto  di  quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei
servizi  a  lui  affidati,  relativamente  ad attivita' e prestazioni
inerenti alla sua competenza professionale.
  Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di
partecipazione  dipartimentale,  nel  rispetto  delle  necessita' del
lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate,  delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei
risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
  Il  coadiutore  sostituisce  il  farmacista  dirigente  in  caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  coadiutori  dello  stesso  servizio, la sostituzione del
dirigente  spetta  al  coadiutore con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.