Art. 20.
                Operatore professionale coordinatore

  L'operatore  professionale  coordinatore  svolge  le  attivita'  di
assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.
  Coordina  l'attivita'  del  personale nelle posizioni funzionali di
collaboratore  e di operatore professionale di II categoria a livello
di  unita'  funzionale  ospedaliera  e di distretto predisponendone i
piani   di   lavoro,   nell'ambito   delle  direttive  impartite  dal
responsabile  o dai responsabili delle unita' operative, nel rispetto
dell'autonomia  operativa  del  personale stesso e delle esigenze del
lavoro di gruppo.
  Svolge  attivita'  di didattica, nonche' attivita' finalizzate alla
propria formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni e alle funzioni che per la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.