Art. 20. Operatore professionale coordinatore L'operatore professionale coordinatore svolge le attivita' di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attivita' del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a livello di unita' funzionale ospedaliera e di distretto predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unita' operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attivita' di didattica, nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.