Art. 22.
               Operatore professionale di II categoria

  L'operatore  professionale  di  II categoria nel rispetto di quanto
stabilito  nei  precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza
secondo  i  mansionari  vigenti,  nell'ambito  dei  piani  di  lavoro
dell'unita' operativa di appartenenza.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni  o  funzioni  che  per  la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.