Art. 22. Operatore professionale di II categoria L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unita' operativa di appartenenza. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.