Art. 23. Operatore professionale coordinatore L'operatore professionale coordinatore svolge le attivita' attinenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attivita' del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unita' funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unita' operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.