Art. 23.
                Operatore professionale coordinatore

  L'operatore   professionale   coordinatore   svolge   le  attivita'
attinenti alla sua competenza professionale.
  Coordina  l'attivita'  del  personale nella posizione funzionale di
collaboratore  a livello di unita' funzionale predisponendone i piani
di  lavoro  nell'ambito  delle direttive impartite dal responsabile o
dai  responsabili delle unita' operative, nel rispetto dell'autonomia
operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzata alla
propria formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni  e  funzioni  che  per  la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.