Art. 24.
                Operatore professionale collaboratore

  L'operatore  professionale  collaboratore  nel  rispetto  di quanto
stabilito  nel  precedente articolo nell'ambito dell'unita' operativa
cui  e'  assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e
di intervento.
  Secondo  le  direttive  ricevute  svolge  le  funzioni di specifica
competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli
interventi previsti dai piani di lavoro.
  Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzate alla propria
formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni e alle funzioni che per la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.