Art. 25.
                Operatore professionale coordinatore

  L'operatore   professionale   coordinatore   svolge   attivita'  di
vigilanza e ispezione proprie dell'unita' operativa cui e' assegnato.
  Partecipa  all'attivita'  di  accertamento e controllo analitico di
laboratorio dell'unita' operativa cui e' assegnato.
  Coordina l'attivita' del personale nella posizione di collaboratore
predisponendone  i  piani  di  lavoro  nello  ambito  delle direttive
impartite  dal  responsabile o dai responsabili dell'unita' operativa
nel  rispetto  della autonomia operativa del personale stesso e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzata alla
propria formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni e alle funzioni che per la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.