Art. 25. Operatore professionale coordinatore L'operatore professionale coordinatore svolge attivita' di vigilanza e ispezione proprie dell'unita' operativa cui e' assegnato. Partecipa all'attivita' di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unita' operativa cui e' assegnato. Coordina l'attivita' del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nello ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unita' operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.