Art. 26.
                Operatore professionale collaboratore

  L'operatore  professionale  collaboratore,  nel  rispetto di quanto
stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unita' operativa
cui  e'  assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e
di intervento.
  Secondo  le  direttive ricevute, svolge le attivita' di vigilanza e
di  ispezione  di  specifica  competenza;  partecipa all'attivita' di
accertamento  e  di  controllo  analitico  di laboratorio dell'unita'
operativa cui e' assegnato.
  Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al
coordinatore sui risultati dell'attivita' espletata.
  Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzata alla propria
formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni e alle funzioni che per la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.