Art. 26. Operatore professionale collaboratore L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unita' operativa cui e' assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento. Secondo le direttive ricevute, svolge le attivita' di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attivita' di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unita' operativa cui e' assegnato. Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attivita' espletata. Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.