Art. 27.
                Operatore professionale coordinatore

  L'operatore   professionale   coordinatore   svolge   le  attivita'
attinenti allo specifico titolo professionale.
  Coordina  l'attivita'  del  personale delle posizioni funzionali di
collaboratore   e   di   operatore   professionale  di  II  categoria
predisponendone  i  piani  di  lavoro,  nell'ambito  delle  direttive
impartite dal responsabile o dai responsabili delle unita' operative,
nel  rispetto  dell'autonomia  operativa del personale stesso e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzata alla
propria formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni e alle funzioni che per la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.