Art. 29. Operatore professionale di II categoria L'operatore professionale di II categoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche attinenti al titolo professionale specifico nell'ambito dei piani di lavoro dell'unita' operativa di appartenenza. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.