Art. 29.
               Operatore professionale di II categoria

  L'operatore  professionale  di II categoria, nel rispetto di quanto
stabilito  nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche
attinenti  al titolo professionale specifico nell'ambito dei piani di
lavoro dell'unita' operativa di appartenenza.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni  e  funzioni  che  per  la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.