Art. 3.
                      Farmacista collaboratore

  Il  farmacista  collaboratore  svolge  le  attivita'  farmaceutiche
affidategli,  nonche'  le  attivita'  di  studio,  di  didattica e di
ricerca   e   quelle  finalizzate  alla  sua  formazione  all'interno
dell'area  di  servizio alla quale e' assegnato, secondo le direttive
dei farmacisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
  Ha   la  responsabilita'  per  le  attivita'  professionali  a  lui
direttamente  affidate  e  per  le  istruzioni e direttive impartite,
nonche' per i risultati conseguiti.
  La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di
una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli
precedenti.