Art. 31.
                              Avvocato

  L'avvocato  svolge  le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua
competenza   professionale   nell'ambito  delle  istruzioni  ricevute
dall'avvocato coordinatore e nel rispetto delle necessita' del lavoro
di gruppo con autonomia operativa e responsabilita' professionale.
  Ha   la   responsabilita'   diretta   dell'esercizio   del  mandato
professionale a lui affidato.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzata alla
propria formazione professionale.
  L'avvocato  sostituisce l'avvocato coordinatore in caso di assenza,
di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  avvocati  dello  stesso  servizio  la  sostituzione  del
coordinatore  spetta all'avvocato con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.