Art. 31. Avvocato L'avvocato svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'avvocato coordinatore e nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo con autonomia operativa e responsabilita' professionale. Ha la responsabilita' diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione professionale. L'avvocato sostituisce l'avvocato coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' avvocati dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'avvocato con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.