Art. 32. Procuratore legale Il procuratore legale svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nello ambito delle istruzioni ricevute dagli avvocati appartenenti alle posizioni funzionali superiori e nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilita' professionale. Ha la responsabilita' diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione professionale.