Art. 32.
                         Procuratore legale

  Il procuratore legale svolge le attivita' e le prestazioni inerenti
alla  sua  competenza  professionale,  nello  ambito delle istruzioni
ricevute   dagli  avvocati  appartenenti  alle  posizioni  funzionali
superiori  e  nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo, con
piena autonomia operativa e responsabilita' professionale.
  Ha   la   responsabilita'   diretta   dell'esercizio   del  mandato
professionale a lui affidato.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzate alla
propria formazione professionale.