Art. 34. Ingegnere L'ingegnere svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilita' professionale. Ha la responsabilita' diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione. L'ingegnere sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.