Art. 34.
                              Ingegnere

  L'ingegnere  svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua
competenza   professionale   nell'ambito  delle  istruzioni  ricevute
dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessita' del lavoro
di   gruppo,   con   piena   autonomia  operativa  e  responsabilita'
professionale.
  Ha   la   responsabilita'   diretta   dell'esercizio   del  mandato
professionale a lui affidato.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzata alla
propria formazione.
  L'ingegnere   sostituisce   l'ingegnere  coordinatore  in  caso  di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  ingegneri  dello  stesso  servizio  la  sostituzione del
coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.