Art. 36.
                             Architetto

  L'architetto svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua
competenza   professionale,  nell'ambito  delle  istruzioni  ricevute
dall'architetto coordinatore nel rispetto delle necessita' del lavoro
di   gruppo,   con   piena   autonomia  operativa  e  responsabilita'
professionale.
  Ha   la   responsabilita'   diretta   dell'esercizio   del  mandato
professionale a lui affidato.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzate alla
propria formazione.
  L'architetto  sostituisce  l'architetto  coordinatore  in  caso  di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  architetti  dello  stesso  servizio  la sostituzione del
coordinatore   spetta   all'architetto  con  maggiore  anzianita'  di
servizio nella posizione funzionale.