Art. 36. Architetto L'architetto svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'architetto coordinatore nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilita' professionale. Ha la responsabilita' diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione. L'architetto sostituisce l'architetto coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' architetti dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'architetto con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.