Art. 38.
                               Geologo

  Il  geologo  svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua
competenza  professionale  nell'ambito  delle istruzioni ricevute dal
geologo  coordinatore,  nel  rispetto  delle necessita' del lavoro di
gruppo con piena autonomia operativa e responsabilita' professionale.
  Ha   la   responsabilita'   diretta   dell'esercizio   del  mandato
professionale a lui affidato.
  Svolge  attivita'  di  didattica nonche' attivita' finalizzate alla
propria formazione.
  Il  geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di assenza,
di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra   piu'  geologi  dello  stesso  servizio  la  sostituzione  del
coordinatore  spetta  al  geologo con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.