Art. 38. Geologo Il geologo svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dal geologo coordinatore, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo con piena autonomia operativa e responsabilita' professionale. Ha la responsabilita' diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione. Il geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' geologi dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta al geologo con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.