Art. 4.
                        Veterinario dirigente

  Il  veterinario  dirigente  svolge  le  attivita'  e le prestazioni
inerenti  alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale
di  appartenenza,  nonche'  attivita'  di  studio,  di didattica e di
ricerca,  di  programmazione  e  di direzione dell'unita' operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
  A  tal  fine,  cura  la  preparazione  e  l'attuazione dei piani di
lavoro.  Nel  rispetto  dell'autonomia  professionale  operativa  del
personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive
sugli  adempimenti  e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne
verifica l'attuazione.
  Puo'   avocare   alla   sua  diretta  responsabilita'  attivita'  e
prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da
parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei
risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
  Nel  predisporre  i  piani  operativi  deve  rispettare  criteri di
razionale  distribuzione  del  lavoro  e  di  rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attivita'.
  Le   attivita'  svolte  dal  veterinario  dirigente  sono  soggette
esclusivamente  a  controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle
leggi  ed ai regolamenti; egli redige, altresi' una relazione annuale
tecnico-amministrativa  sulle  attivita' veterinarie, comprese quelle
concernenti  studi,  ricerche scientifiche ed attivita' di educazione
sanitaria.