Art. 4. Veterinario dirigente Il veterinario dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' e prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi' una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' veterinarie, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.