Art. 40.
                         Analista dirigente

  L'analista   dirigente   svolge  le  attivita'  inerenti  alla  sua
competenza  professionale  nel  campo  dei sistemi per l'elaborazione
automatica  delle  informazioni,  nonche'  attivita'  di  studio,  di
didattica  e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita'
operativa  o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli.
  A  tal  fine,  cura  la  preparazione  e  l'attuazione dei piani di
lavoro.  Nel  rispetto  dell'autonomia  professionale  operativa  del
personale  dell'unita' assegnatagli impartisce istruzioni e direttive
sugli  adempimenti  e  sulle prestazioni di specifica competenza e ne
verifica l'attuazione.
  Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche,
fermo  restando  l'obbligo  di  collaborazione da parte del personale
appartenente alle altre posizioni funzionali.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate  nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei
risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
  Nel  predisporre  i  piani  operativi  deve  rispettare  criteri di
razionale  distribuzione  del  lavoro  e  di  rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attivita'.
  Le   attivita'   svolte   dall'analista   dirigente  sono  soggette
esclusivamente  a  controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle
leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale
tecnico-amministrativa   sulle   attivita'  di  specifica  competenza
comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita'
di educazione sanitaria.