Art. 41.
                         Analista coadiutore

  L'analista   coadiutore,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nel
precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla
sua   competenza   professionale,   nel   campo   dei   sistemi   per
l'elaborazione automatica delle informazioni.
  Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di
partecipazione  dipartimentale  nel  rispetto  delle  necessita'  del
lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate,  delle  istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei
risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
  Il  coadiutore sostituisce l'analista dirigente in caso di assenza,
di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  coadiutori  dello  stesso  servizio, la sostituzione del
dirigente  spetta  al  coadiutore con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.