Art. 47.
                        Sociologo coadiutore

  Il  sociologo  coadiutore,  nel  rispetto  di  quanto stabilito nel
precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla
sua competenza professionale.
  Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di
partecipazione  dipartimentale  nel  rispetto  delle  necessita'  del
lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate,  delle  istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei
risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
  Il  coadiutore  sostituisce  il  sociologo  dirigente  in  caso  di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
  Tra  piu'  coadiutori  dello  stesso  servizio  la sostituzione del
dirigente  spetta  al  coadiutore con maggiore anzianita' di servizio
nella posizione funzionale.