Art. 48.
                       Sociologo collaboratore

  Il  sociologo  collaboratore  svolge  attivita'  inerenti  alla sua
competenza  professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli
appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
  Svolge  attivita'  di  studio,  di  didattica,  di ricerca e quelle
finalizzate   alla   propria   formazione  professionale  secondo  le
direttive   dei  sociologi  appartenenti  alle  posizioni  funzionali
superiori.
  Ha   la  responsabilita'  per  le  attivita'  professionali  a  lui
direttamente  affidate  e  per le istruzioni e le direttive impartite
nonche' per i risultati conseguiti.