Art. 48. Sociologo collaboratore Il sociologo collaboratore svolge attivita' inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Svolge attivita' di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.