Art. 55. Direttore amministrativo Il direttore amministrativo svolge funzioni operative autonome nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale; svolge attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo capo servizio in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' direttori amministrativi di servizi appartenenti alla stessa struttura la sostituzione del direttore amministrativo capo servizio spetta al direttore amministrativo con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.