Art. 55.
                      Direttore amministrativo

  Il  direttore amministrativo svolge funzioni operative autonome nel
rispetto  di  quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei
servizi  a  lui  affidati,  relativamente  ad attivita' e prestazioni
inerenti  alla  sua  competenza  professionale;  svolge  attivita' di
studio,  di  didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale
nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate,  delle  istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei
risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
  Il direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo
capo  servizio  in  caso  di  assenza,  di  impedimento e nei casi di
urgenza.
  Tra  piu'  direttori  amministrativi  di  servizi appartenenti alla
stessa  struttura  la  sostituzione del direttore amministrativo capo
servizio  spetta  al direttore amministrativo con maggiore anzianita'
di servizio nella posizione funzionale.