Art. 9.
                        Biologo collaboratore

  Il   biologo   collaboratore   svolge   le  attivita'  del  settore
affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca
e  quelle  finalizzate  alla sua formazione all'interno dell'area del
servizio  alla  quale  e' assegnato, secondo le direttive dei biologi
appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
  Ha   la  responsabilita'  per  le  attivita'  professionali  a  lui
direttamente  affidate  e  per  le  istruzioni  e direttive impartite
nonche' per i risultati conseguiti.
  La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di
una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli
precedenti.