Art. 2. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui 
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata  in  vigore  in
conformita', rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri 
                                   MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e 
                                giustizia 
                              SCALFARO, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI