Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI