ARTICOLO 12. 1. La presente Convenzione, entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. La Convenzione entrera' in vigore, nei confronti dello Stato che la ratifichera', accettera', approvera' o vi aderira' dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.