(Convenzione - art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  1. La presente Convenzione, entrera' in vigore il primo giorno  del
terzo mese successivo al deposito del terzo  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. 
  2. La Convenzione entrera' in vigore, nei confronti dello Stato che
la ratifichera', accettera', approvera' o vi  aderira'  dopo  la  sua
entrata in vigore, il primo  giorno  del  terzo  mese  successivo  al
deposito da parte di detto  Stato  del  suo  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione.