ARTICOLO 15. 1. Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potra' dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o piu' di detti territori. 2. Detta dichiarazione verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.