(Convenzione - art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  1. Ogni Stato, al  momento  della  firma,  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione o in ogni altro  momento  successivo,  potra'
dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme  dei
territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o  piu'
di detti territori. 
  2. Detta dichiarazione  verra'  notificata  al  Consiglio  Federale
Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in
vigore  della  Convenzione  nei   confronti   di   detto   Stato   o,
successivamente,  il  primo  giorno  del  terzo  mese  successivo  al
ricevimento della notifica. Ogni dichiarazione di  estensione  potra'
essere ritirata  mediante  notifica  inviata  al  Consiglio  Federale
Svizzero  e  la  Convenzione  cessera'  di  essere   applicabile   al
territorio designato il primo giorno del  terzo  mese  successivo  al
ricevimento di detta notifica.