(Convenzione - art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  1. La presente Convenzione  rimarra'  in  vigore  senza  limiti  di
durata. 
  2. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la
facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza  di  un
termine  di  un  anno  dalla  data  dell'entrata  in   vigore   della
Convenzione nei suoi confronti.  La  denuncia  verra'  notificata  al
Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del
sesto  mese  successivo  al  ricevimento  di   detta   notifica.   La
Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati.