ARTICOLO 17. 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore; d) ogni denuncia della Convenzione e la data dell'entrata in vigore; e) ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 8. 2. Il Consiglio Federale Svizzero comunichera' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verra' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verra' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verra' trasmessa, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verra' trasmessa altresi' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. (Seguono le firme) 1. Stato 2. Servizio dello stato civile di........... 3. Certificato di capacita' matrimoniale valido sei mesi 4. In base ai documenti prodotti 5. Cognome 6. Nomi 7. Sesso 8. Cittadinanza 9. Data e luogo di nascita 10. Residenza abituale 11. Luogo e numero del registro di famiglia 12. Precedente matrimonio con Sciolto da il ....... a ........ 13. Puo' contrarre matrimonio all'estero con 5. Cognome 6. Nomi 7. Sesso 8. Cittadinanza 9. Data e luogo di nascita 10. Residenza abituale 11. Luogo e numero del registro di famiglia 12. Precedente matrimonio con Sciolto da il ....... a ........ 13. Data di rilascio Firma, timbro 14. Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide Certificato rilasciato in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980 Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorita' che rilascia il certificato. Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09. Il nome delle localita' e' seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorita' rilascia il certificato. Se una casella o parte di una casella non puo' essere riempita, in essa devono essere posti dei trattini. Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.