(Convenzione - art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
 
  1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera'  agli  Stati  membri
della Commissione Internazionale di Stato Civile e a tutti gli  altri
Stati che hanno aderito alla presente Convenzione: 
    a) il deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
    b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; 
    c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della
Convenzione o il suo ritiro, con la data della  relativa  entrata  in
vigore; 
    d) ogni denuncia della Convenzione  e  la  data  dell'entrata  in
vigore; 
    e) ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 8. 
  2.  Il  Consiglio  Federale  Svizzero  comunichera'  al  Segretario
Generale  della  Commissione  Internazionale  di  Stato  Civile  ogni
notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 
  3. All'entrata in vigore  della  presente  Convenzione,  una  copia
certificata conforme verra' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero
al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e
pubblicazione, in conformita'  all'articolo  102  della  Carta  delle
Nazioni Unite. 
  In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatto a Monaco, il 5 settembre  1980,  in  un  unico  esemplare  in
lingua francese, che verra' depositato negli  archivi  del  Consiglio
Federale Svizzero, e di cui una  copia  certificata  conforme  verra'
trasmessa,  per  via  diplomatica,  ad  ogni   Stato   membro   della
Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una
copia certificata conforme verra' trasmessa  altresi'  al  Segretario
Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. 
  (Seguono le firme) 
 
  1. Stato 
  2. Servizio dello stato civile di........... 
  3. Certificato di capacita' matrimoniale valido sei mesi 
  4. In base ai documenti prodotti 
  5. Cognome 
  6. Nomi 
  7. Sesso 
  8. Cittadinanza 
  9. Data e luogo di nascita 
  10. Residenza abituale 
  11. Luogo e numero del registro di famiglia 
  12. Precedente matrimonio con Sciolto da il ....... a ........ 
  13. Puo' contrarre matrimonio all'estero con 
  5. Cognome 
  6. Nomi 
  7. Sesso 
  8. Cittadinanza 
  9. Data e luogo di nascita 
  10. Residenza abituale 
  11. Luogo e numero del registro di famiglia 
  12. Precedente matrimonio con Sciolto da il ....... a ........ 
  13. Data di rilascio Firma, timbro 
  14. Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide 
  Certificato rilasciato in applicazione della Convenzione firmata  a
Monaco il 5 settembre 1980 
  Le iscrizioni vanno apposte in stampatello,  in  caratteri  latini;
esse possono  inoltre  essere  scritte  nei  caratteri  della  lingua
dell'autorita' che rilascia il certificato. Le date vanno scritte con
numeri arabi, indicando  successivamente  giorno,  mese  e  anno.  Il
giorno ed il mese sono indicati con  due  cifre  l'anno  con  quattro
cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi  nove  mesi  dell'anno
sono indicati con numeri da 01 a 09. 
  Il nome delle localita' e' seguito dal nome dello Stato ove esse si
trovano qualora tale Stato non sia quello la cui  autorita'  rilascia
il certificato. Se una casella o parte di una casella non puo' essere
riempita, in essa devono essere posti dei trattini. 
  Le  modifiche  e  le  traduzioni  devono   essere   preventivamente
approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.