(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  Convenzione   vengono
assimilati ai cittadini di uno Stato  Contraente  i  profughi  e  gli
apolidi il cui status personale e'  regolato  dalla  legge  di  detto
Stato.