ARTICOLO 6. 1. Sulla facciata anteriore del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni previste dall'articolo 4 per quanto riguarda le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed in francese. 2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, nonche' nella lingua inglese. 3. Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati: un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo; la traduzione delle rubriche fisse nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, se dette lingue non sono state utilizzate sulla facciata anteriore; una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' che rilascia il certificato. 4. Le traduzioni devono essere approvate dal Bureau della Commissione Internazionale di Stato Civile.