(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  1. Sulla facciata anteriore  del  certificato  le  rubriche  fisse,
escluse le abbreviazioni previste dall'articolo 4 per quanto riguarda
le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua  o  in  una
delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed  in
francese. 
  2. Il significato dei simboli deve  essere  indicato  almeno  nella
lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli  Stati  che,
al momento della firma della presente Convenzione, sono membri  della
Commissione Internazionale di  Stato  Civile,  nonche'  nella  lingua
inglese. 
  3. Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati: 
    un  riferimento  alla  Convenzione,  nelle  lingue  indicate  nel
secondo paragrafo del presente articolo; 
    la traduzione delle rubriche  fisse  nelle  lingue  indicate  nel
secondo paragrafo del presente articolo, se  dette  lingue  non  sono
state utilizzate sulla facciata anteriore; 
    una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione,  almeno
nella lingua o in  una  delle  lingue  ufficiali  dell'autorita'  che
rilascia il certificato. 
  4.  Le  traduzioni  devono  essere  approvate  dal   Bureau   della
Commissione Internazionale di Stato Civile.