(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  1. Al  momento  della  firma,  della  ratifica,  dell'accettazione,
dell'approvazione o della adesione, gli Stati Contraenti indicheranno
le autorita' competenti per il rilascio dei certificati. 
  2. Ogni successiva modifica verra' notificata al Consiglio Federale
Svizzero.