(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese,
  qui sopra riportato. 
 
       CONVENZIONE sulla legge da applicare ai cognomi e nomi 
  Gli  Stati  firmatari  della  presente  Convenzione,  membri  della
Commissione Internazionale di Stato Civile,  desiderosi  di  favorire
l'unificazione del diritto relativo  ai  cognomi  e  nomi  attraverso
norme comuni di diritto internazionale privato,  hanno  convenuto  le
seguenti disposizioni: 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  1. I cognomi e i nomi di  una  persona  vengono  determinati  dalla
legge dello Stato di cui  e'  cittadino.  A  questo  solo  scopo,  le
situazioni da cui dipendono i  cognomi  e  i  nomi  vengono  valutate
secondo la legge di detto Stato. 
  2. In caso di cambiamento di nazionalita', viene applicata la legge
dello Stato della nuova nazionalita'.