(Convenzione - art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
 
  1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione o  in  qualunque  altro  momento  successivo,
potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende  all'insieme
dei territori, o a uno o piu' di detti territori, dei quali  cura  le
relazioni internazionali. 
  2. Detta dichiarazione  verra'  notificata  al  Consiglio  Federale
Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in
vigore della Convenzione per detto Stato o successivamente, il  primo
giorno del terzo mese  successivo  a  quello  del  ricevimento  della
notifica. 
  3. Ogni dichiarazione di  estensione  potra'  essere  ritirata  con
notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la  Convenzione
cessera' di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno
del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.