ARTICOLO 11. 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limite di durata. 2. Ogni Stato parte della presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento, dopo la scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore, della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati.