(Convenzione - art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1. La presente Convenzione  rimarra'  in  vigore  senza  limite  di
durata. 
  2. Ogni Stato parte della presente Convenzione  avra'  tuttavia  la
facolta' di denunciarla in qualunque momento, dopo  la  scadenza  del
termine di un anno dall'entrata in vigore, della Convenzione nei suoi
confronti.  La  denuncia  verra'  notificata  al  Consiglio  Federale
Svizzero ed entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  sesto  mese
successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione  restera'
in vigore per gli altri Stati.