ARTICOLO 12. 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli altri Stati aderenti alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro; d) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la relativa data di entrata in vigore; e) ogni denuncia della Convenzione e la data di entrata in vigore. 2. Il Consiglio Federale Svizzero comunichera' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verra' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verra' inoltre inviata al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. (Seguono le firme)