(Convenzione - art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera'  agli  Stati  membri
della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli  altri  Stati
aderenti alla presente Convenzione: 
    a) il deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
    b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; 
    c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro; 
    d) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della
Convenzione o il suo ritiro, con  la  relativa  data  di  entrata  in
vigore; 
    e) ogni denuncia della  Convenzione  e  la  data  di  entrata  in
vigore. 
  2.  Il  Consiglio  Federale  Svizzero  comunichera'  al  Segretario
Generale  della  Commissione  Internazionale  di  Stato  Civile  ogni
notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 
  3. All'entrata in vigore  della  presente  Convenzione,  una  copia
certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale  Svizzero
al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e
pubblicazione, in conformita'  all'articolo  102  della  Carta  delle
Nazioni Unite. 
  In fede di che, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatto a Monaco, il 5 settembre  1980,  in  un  unico  esemplare  in
lingua  francese,  che  verra'  depositato  presso  gli  archivi  del
Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata  conforme
verra' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro  della
Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una
copia certificata  conforme  verra'  inoltre  inviata  al  Segretario
Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. 
  (Seguono le firme)