ARTICOLO 5. 1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilita' di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l'autorita' dalla quale dipende. 2. L'atto cosi' redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.