(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto  si  trovi
nell'impossibilita'  di  conoscere  il  diritto  da   applicare   per
determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica  la
propria legge nazionale e ne informa l'autorita' dalla quale dipende. 
  2. L'atto cosi' redatto deve poter essere rettificato mediante  una
procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.