ARTICOLO 6. 1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato puo' riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo territorio. 2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamente per lo Stato Contraente che ha fatto la riserva. 3. Non e' ammessa alcuna altra riserva. 4. Ciascun Stato parte della presente Convenzione potra', in qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verra' notificato al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.