(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  1. Al momento della firma, ratifica, accettazione,  approvazione  o
adesione, ciascuno Stato puo' riservarsi di applicare  la  sua  legge
nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo
territorio. 
  2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo  detta  legge  vale
unicamente per lo Stato Contraente che ha fatto la riserva. 
  3. Non e' ammessa alcuna altra riserva. 
  4. Ciascun  Stato  parte  della  presente  Convenzione  potra',  in
qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che  aveva
fatto. Il ritiro verra' notificato al Consiglio Federale Svizzero  ed
entrera' in vigore il primo  giorno  del  terzo  mese  successivo  al
ricevimento di detta notifica.