(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo  giorno  del
terzo mese successivo al deposito del terzo  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. 
  2. La presente Convenzione entrera' in vigore, nei confronti  dello
Stato che la ratifichera', accettera', approvera' o vi aderira'  dopo
la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo  mese  successivo
al deposito da parte di detto Stato del suo  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione.