UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (Serie 3ª), colla quale all'art. 13 e' autorizzato il Nostro Governo a pubblicare un testo unico della legge sulla amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato, colle modificazioni introdottevi dalla detta legge 8 luglio 1883, o da essa necessariamente dipendenti; Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026, nonche' l'altra del 21 dicembre 1872, n. 1169 (2ª Serie), con cui fu aggiunto un alinea all'articolo 33 della prima delle citate leggi; Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, interim del Tesoro, Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il seguente Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato. Art. 1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero del Tesoro. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro. Ciascun Ministero provvede alla amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.