UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1883,  n.  1455  (Serie  3ª),  colla  quale
all'art. 13 e' autorizzato il Nostro Governo a  pubblicare  un  testo
unico della legge sulla amministrazione e sulla Contabilita' generale
dello Stato, colle modificazioni introdottevi  dalla  detta  legge  8
luglio 1883, o da essa necessariamente dipendenti; 
 
  Vista la legge 22 aprile 1869, n.  5026,  nonche'  l'altra  del  21
dicembre 1872, n. 1169 (2ª Serie), con  cui  fu  aggiunto  un  alinea
all'articolo 33 della prima delle citate leggi; 
 
  Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, interim del Tesoro, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il seguente 
 
Testo  unico  di  legge  sull'Amministrazione  e  sulla  Contabilita'
                        generale dello Stato. 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni immobili dello Stato, tanto  pubblici,  quanto  posseduti  a
titolo  di  privata  proprieta',  fruttiferi   o   infruttiferi,   si
amministrano per cura del Ministero del Tesoro. 
 
  I  beni  immobili  assegnati  ad   un   servizio   governativo   si
amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto
che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro. 
 
  Ciascun Ministero provvede alla  amministrazione  dei  beni  mobili
assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.