Art. 10. 
 
  Alla  fine  di  ogni  anno  la  Corte  dei  conti  comunichera'  al
Parlamento l'elenco dei contratti sui quali  il  Consiglio  di  Stato
avra' dato il suo parere, e che la Corte avra' registrato. 
 
  Per ciascun contratto s'indichera' l'oggetto, la durata, il  prezzo
di previsione e  quello  stipulato,  il  nome  ed  il  domicilio  dei
contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica  o  per
partito privato, ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle
indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge.