Art. 10. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avra' dato il suo parere, e che la Corte avra' registrato. Per ciascun contratto s'indichera' l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge.