Art. 12. 
 
  I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per  decreto
del Ministro cui spetta, o di pubblici ufficiali da lui delegati,  ed
il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti. 
 
  Quando si tratti di oggetti che, o per la loro  natura,  o  per  il
luogo  in  cui  si  fa  la  vendita,  debbano  essere  immediatamente
consegnati  all'acquirente,  il  contratto  sara'  approvato  e  reso
eseguibile da chi presiede all'asta. Pero' questa facolta'  non  puo'
essere data che dopo di aver sentito il Consiglio  di  Stato,  e  con
decreto Ministeriale registrato  alla  Corte  dei  conti.  Copia  del
contratto sara' unita ai documenti  giustificativi  della  entrata  o
della spesa che ne derivi.