Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale. Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per Regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. L'alienazione delle navi dello Stato dovra' essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale.