Art. 13. 
 
  Le  alienazioni  dei  beni  immobili  dello  Stato  devono   essere
autorizzate per legge speciale. 
 
  Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e
per Regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del  Regno,
le alienazioni  e  permute  dei  beni  acquistati  all'asta  pubblica
nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione  per  la
esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte  del
Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque,  fermo  il
disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali
abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. 
 
  L'alienazione delle navi  dello  Stato  dovra'  essere  autorizzata
nella legge del bilancio, o per legge speciale.