Art. 18. La Ragioneria generale con metodo di scrittura doppia riassumera' e terra' in evidenza i risultati dei conti delle pubbliche entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate, ordinate e pagate, in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi e alla responsabilita' di ciascuna Amministrazione. Riassumera' altresi' e terra' in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sara' determinato dal regolamento il modo col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degl'inventari o prospetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi e quello delle corrispondenti variazioni.