Art. 18. 
 
  La Ragioneria generale con metodo di scrittura doppia riassumera' e
terra' in evidenza i risultati  dei  conti  delle  pubbliche  entrate
accertate, riscosse e versate e delle  spese  impegnate,  ordinate  e
pagate, in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma  anche  ai
vari servizi e alla responsabilita' di ciascuna Amministrazione. 
 
  Riassumera' altresi' e terra' in  evidenza  le  variazioni  che  si
verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile  dello
Stato. Al quale effetto sara' determinato dal regolamento il modo col
quale  dalle  varie  Amministrazioni  dovranno  essere  trasmesse   e
comunicate  alla  Ragioneria  generale  le  copie  degl'inventari   o
prospetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi e  quello
delle corrispondenti variazioni.